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ART. 100 Oneri di utilità sociale [n.d.r. ex art. 65] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili

dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti

volontariamente sostenute per specifiche

finalità di educazione, istruzione, ricreazione,

assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili

per un ammontare complessivo non superiore

al 5 per mille dell’ammontare delle spese per

prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione

dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone

giuridiche che perseguono esclusivamente finalità

comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità

di ricerca scientifica, nonché i contributi, le

donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma

1, lettera g), per un ammontare complessivamente

non superiore al 2 per cento del reddito

d’impresa dichiarato; (2)

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone

giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono

esclusivamente finalità di ricerca scientifica,

per un ammontare complessivamente non superiore

al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;

(2)

c) [...] (3)

d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari

privati per la radiodiffusione sonora a carattere

comunitario per un ammontare complessivo non

superiore all’1 per cento del reddito imponibile del

soggetto che effettua l’erogazione stessa;

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla

manutenzione, protezione o restauro delle cose

vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490 e del decreto del Presidente della

Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella

misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie

per legge, deve risultare da apposita certificazione

rilasciata dalla competente soprintendenza del

Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento

della loro congruità effettuato d’intesa

con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio.

La deduzione non spetta in caso di mutamento

di destinazione dei beni senza la preventiva

autorizzazione dell’Amministrazione per i beni

e le attività culturali, di mancato assolvimento degli

obblighi di legge per consentire l’esercizio del

diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e

mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata

di questi ultimi. L’Amministrazione per i

beni e le attività culturali dà immediata comunicazione

al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate

delle violazioni che comportano la indeducibilità

e dalla data di ricevimento della comunicazione

inizia a decorrere il termine per la rettifica

della dichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni

e di associazioni legalmente riconosciute che senza

scopo di lucro svolgono o promuovono attività

di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante

valore culturale e artistico, effettuate per

l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro

delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto

del Presidente della Repubblica 30 settembre

1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate

per l’organizzazione di mostre e di esposizioni,

che siano di rilevante interesse scientifico o culturale,

delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche

eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,

le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere

autorizzati, previo parere del competente comitato

di settore del Consiglio nazionale per i beni

culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le

attività culturali, che dovrà approvare la previsione

di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per

i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari

affinché le erogazioni fatte a favore delle

associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni

e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi

preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni

stesse. Detti termini possono, per causa non

imputabile al donatario, essere prorogati una sola

volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate

nei termini assegnati, ovvero utilizzate non

in conformità alla destinazione, affluiscono, nella

loro totalità, all’entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato,

a favore di enti o istituzioni pubbliche,

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute

che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente

attività nello spettacolo, effettuate per la

realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed

il potenziamento delle strutture esistenti, nonché

per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente

entro il termine di due anni dalla data del

ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata

dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore a 30.000 euro (4) o al 2 per cento del

reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS,

nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche,

gestite da fondazioni, associazioni, comitati

ed enti individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15,

comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti

all’OCSE;

i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti,

assunti a tempo indeterminato, utilizzati per

prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,

nel limite del cinque per mille dell’ammontare

complessivo delle spese per prestazioni di lavoro

dipendente, così come risultano dalla dichiarazione

dei redditi;

[l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito

di impresa dichiarato, a favore di associazioni

di promozione sociale iscritte nei registri previsti

dalle vigenti disposizioni di legge;] (5)

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di

enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni

legalmente riconosciute, per lo svolgimento

dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione

di programmi culturali nei settori dei beni

culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e

le attività culturali individua con proprio decreto

periodicamente, sulla base di criteri che saranno

definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono

beneficiare delle predette erogazioni liberali;

determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto

beneficiario; definisce gli obblighi di informazione

da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti

beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e

comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo

a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate,

l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle

erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso

che, in un dato anno, le somme complessivamente

erogate abbiano superato la somma allo scopo

indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari

che abbiano ricevuto somme di importo maggiore

della quota assegnata dal Ministero per i beni

e le attività culturali versano all’entrata dello

Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

(6)

m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato e dei comuni, per contributi volontari versati

in seguito ad eventi sismici o calamitosi che

hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua

il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze,

con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici

o calamitosi, sulla base di criteri da definire

sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua

gli enti che possono beneficiare delle predette

erogazioni liberali; determina, a valere sulla

somma allo scopo indicata, le quote assegnate a

ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli

obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori

e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego

delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo

dell’anno successivo a quello di riferimento,

all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori

e l’ammontare delle erogazioni liberali da

essi effettuate; (7) (8)

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi

di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri

e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra

zona di tutela speciale paesistico-ambientale come

individuata dalla vigente disciplina, statale e

regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni

private indicate nell’articolo 154, comma

4, lettera a), effettuate per sostenere attività di

conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e

sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di

interesse generale cui corrispondono tali ambiti

protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio individua con proprio decreto, periodicamente,

i soggetti e le categorie di soggetti che

possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;

determina, a valere sulla somma allo scopo

indicata, le quote assegnate a ciascun ente o

soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno

le somme complessivamente erogate abbiano

superato la somma allo scopo indicata o determinata

i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto

somme di importo maggiore della quota assegnata

dal Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo

pari al 37 per cento della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o

istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni

legalmente riconosciute, per la realizzazione di

programmi di ricerca scientifica nel settore della

sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito

decreto che individua annualmente, sulla

base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza

unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che

possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

Il predetto decreto determina altresì, fino a

concorrenza delle somme allo scopo indicate,

l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun

soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi

di informazione da parte dei soggetti erogatori

e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute

vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica,

entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello

di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco

dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni

liberali deducibili da essi effettuate;

o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti

scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari

senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale

di istruzione di cui alla legge 10 marzo

2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a

favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

86 dell’11 aprile 2008, (9) finalizzate all’innovazione

tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento

dell’offerta formativa, nel limite del 2 per

cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque

nella misura massima di 70.000 euro annui; la

deduzione spetta a condizione che il versamento

di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio

postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento

previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (10)

o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria

al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,

presso uno dei consorzi cui le imprese

aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in

conformità alle disposizioni di legge o contrattuali,

indipendentemente dal trattamento contabile ad

esse applicato, a condizione che siano utilizzate

in conformità agli scopi di tali consorzi (11).

3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni

pubbliche, di fondazioni o di associazioni

legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento

delle spese di difesa dei soggetti ammessi

al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il

limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto

erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali

di cui al medesimo comma 1.

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate

nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo

95 non sono ammesse in deduzione.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) In relazione alla deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali, si

veda l’art. 89, comma 13, DLgs. 3.7.2017 n. 117: “ La deducibilità’ dal

reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100,

comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni

liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste

dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2”. Ai sensi

dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, “le disposizioni del titolo

X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti

nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo

di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea

di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo

di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Allo stato attuale, si veda l’analoga disposizione di cui all’art. 13,

comma 6 del DLgs. 460/97.

(3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 355, L. 23.12.2005 n. 266,

pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211, in vigore

dall’1.1.2006.

Testo precedente: “le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni

universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti

di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente

riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto

statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti

di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione dell’università e della

ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco

regionali e nazionali;“.

In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 14, comma 7,

lett. b), DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L.

14.5.2005 n. 80.

Testo precedente: “le erogazioni liberali fatte a favore di università e

di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente

non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;“.

(4) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro” sono state

sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065,83 euro”

dall’art. 1, comma 137, lett. b), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in

G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del

successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

(5) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. e), DLgs. 3.7.2017 n.

117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma

1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica

“in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta

di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto

indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato

iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni

di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali

e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo

7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione

illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma

1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L.

4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale

richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo

codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano

a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre

2017”.

(6) La deducibilità integrale dell’onere compete solo se è effettuata in

favore dei soggetti elencati nel DM 3.10.2002, pubblicata in G.U.

15.11.2002 n. 268.

(7) Lettera inserita dall’art. 17-bis, comma 1, DL 17.10.2016 n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2016 n. 229.

(8) Si veda l’art. 17-quater, comma 4, DL 31.12.2020 n. 183, convertito,

con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21.

(9) Le parole “nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono

state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232,

pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.

(10) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. b), DL 31.1.2007 n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del

successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo

d’imposta in corso all’1.1.2007.

(11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 987, L. 28.12.2015 n. 208,

pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo

comma 989, la disposizione si applica a decorrere dall’esercizio

in corso al 31.12.2015.

7 aprile 2025

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