ART. 100 Oneri di utilità sociale [n.d.r. ex art. 65] (1)
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili
dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti
volontariamente sostenute per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione,
assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili
per un ammontare complessivo non superiore
al 5 per mille dell’ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione
dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalità
comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità
di ricerca scientifica, nonché i contributi, le
donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma
1, lettera g), per un ammontare complessivamente
non superiore al 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato; (2)
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalità di ricerca scientifica,
per un ammontare complessivamente non superiore
al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;
(2)
c) [...] (3)
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all’1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l’erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 e del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie
per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento
della loro congruità effettuato d’intesa
con il competente ufficio dell’Agenzia del territorio.
La deduzione non spetta in caso di mutamento
di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione per i beni
e le attività culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l’esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L’Amministrazione per i
beni e le attività culturali dà immediata comunicazione
al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
delle violazioni che comportano la indeducibilità
e dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica
della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico, effettuate per
l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro
delle cose indicate nell’articolo 2 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate
per l’organizzazione di mostre e di esposizioni,
che siano di rilevante interesse scientifico o culturale,
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,
le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato
di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le
attività culturali, che dovrà approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinché le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni
e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi
preindicati, e controlla l’impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non
in conformità alla destinazione, affluiscono, nella
loro totalità, all’entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed
il potenziamento delle strutture esistenti, nonché
per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all’entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro (4) o al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS,
nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all’OCSE;
i) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
nel limite del cinque per mille dell’ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi;
[l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito
di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri previsti
dalle vigenti disposizioni di legge;] (5)
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione
di programmi culturali nei settori dei beni
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e
le attività culturali individua con proprio decreto
periodicamente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione
da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo
a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate,
l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle
erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso
che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo
indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari
che abbiano ricevuto somme di importo maggiore
della quota assegnata dal Ministero per i beni
e le attività culturali versano all’entrata dello
Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
(6)
m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato e dei comuni, per contributi volontari versati
in seguito ad eventi sismici o calamitosi che
hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua
il versamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici
o calamitosi, sulla base di criteri da definire
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
gli enti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali; determina, a valere sulla
somma allo scopo indicata, le quote assegnate a
ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento,
all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti erogatori
e l’ammontare delle erogazioni liberali da
essi effettuate; (7) (8)
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi
di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri
e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate nell’articolo 154, comma
4, lettera a), effettuate per sostenere attività di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e
sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti
protetti. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio individua con proprio decreto, periodicamente,
i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno
le somme complessivamente erogate abbiano
superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto
somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, versano all’entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di
programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito
decreto che individua annualmente, sulla
base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.
Il predetto decreto determina altresì, fino a
concorrenza delle somme allo scopo indicate,
l’ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute
vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica,
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento, all’Agenzia delle entrate, l’elenco
dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni
liberali deducibili da essi effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale
di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, nonchè a
favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
86 dell’11 aprile 2008, (9) finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa, nel limite del 2 per
cento del reddito d ’impresa dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (10)
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformità alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad
esse applicato, a condizione che siano utilizzate
in conformità agli scopi di tali consorzi (11).
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni
legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento
delle spese di difesa dei soggetti ammessi
al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il
limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto
erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali
di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell’articolo
95 non sono ammesse in deduzione.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) In relazione alla deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali, si
veda l’art. 89, comma 13, DLgs. 3.7.2017 n. 117: “ La deducibilità’ dal
reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall’articolo 100,
comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni
liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste
dalla lettera h) del medesimo articolo 100, comma 2”. Ai sensi
dell’art. 104, comma 2, DLgs. n. 117/2017, “le disposizioni del titolo
X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti
nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo
di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea
di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo
di imposta successivo di operatività del predetto Registro.
Allo stato attuale, si veda l’analoga disposizione di cui all’art. 13,
comma 6 del DLgs. 460/97.
(3) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 355, L. 23.12.2005 n. 266,
pubblicata in G.U. 29.12.2005 n. 302, S.O. n. 211, in vigore
dall’1.1.2006.
Testo precedente: “le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni
universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti
di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero degli enti
di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione dell’università e della
ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco
regionali e nazionali;“.
In precedenza, la lettera era stata sostituita dall’art. 14, comma 7,
lett. b), DL 14.3.2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L.
14.5.2005 n. 80.
Testo precedente: “le erogazioni liberali fatte a favore di università e
di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente
non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato;“.
(4) Le parole “per importo non superiore a 30.000 euro” sono state
sostituite alle precedenti “per importo non superiore a 2.065,83 euro”
dall’art. 1, comma 137, lett. b), L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in
G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015. Ai sensi del
successivo comma 138, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
(5) Lettera abrogata dall’art. 102, comma 1, lett. e), DLgs. 3.7.2017 n.
117, pubblicato in G.U. 2.8.2017 n. 179, S.O. n. 43. L’art. 104, comma
1 del DLgs. n. 117/2017, tuttavia, stabilisce che la disposizione si applica
“in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d’imposta
di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto
indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali
e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo
7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383”. Si veda, inoltre, la Relazione
illustrativa. Successivamente, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma
1, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L.
4.12.2017 n. 172, è stato disposto che “le disposizioni di carattere fiscale
richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano
a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre
2017”.
(6) La deducibilità integrale dell’onere compete solo se è effettuata in
favore dei soggetti elencati nel DM 3.10.2002, pubblicata in G.U.
15.11.2002 n. 268.
(7) Lettera inserita dall’art. 17-bis, comma 1, DL 17.10.2016 n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla L. 15.12.2016 n. 229.
(8) Si veda l’art. 17-quater, comma 4, DL 31.12.2020 n. 183, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26.2.2021 n. 21.
(9) Le parole “nonchè a favore degli istituti tecnici superiori di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,“ sono
state inserite dall’art. 1, comma 294, lett. b), L. 11.12.2016 n. 232,
pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57.
(10) Lettera inserita dall’art. 13, comma 3, lett. b), DL 31.1.2007 n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 2.4.2007 n. 40. Ai sensi del
successivo comma 8, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso all’1.1.2007.
(11) Lettera inserita dall’art. 1, comma 987, L. 28.12.2015 n. 208,
pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70. Ai sensi del successivo
comma 989, la disposizione si applica a decorrere dall’esercizio
in corso al 31.12.2015.
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